È stato pubblicata in Gazzetta ufficiale  (Legge 40 del 5 giugno 2020) la conversione in legge del decreto Liquidita n. 23/2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Di particolare interesse, per quanto concerne la Sicurezza sui Luoghi di lavoro ed in particolare la responsabilità penale imputabile ai Datori di Lavoro, è l’art. 29 bis rubricato <<Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19>>.

L’articolo 29 bis  riporta espressamente:

      «Ai fini della tutela  contro il rischio  di  contagio  da  COVID-19,  i  datori  di  lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del  codice civile mediante l’applicazione  delle  prescrizioni  contenute   nel protocollo condiviso di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto e il  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  negli  ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il  Governo  e  le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e  negli  altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché’ mediante l’adozione e il  mantenimento  delle  misure  ivi  previste.   Qualora   non   trovino  applicazione le predette prescrizioni, rilevano le  misure  contenute  nei protocolli o accordi di settore  stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano  nazionale».

Ricordiamo che l’art. 2087 del codice civile prevede che : “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Tale norma contiene un principio generale, di cui la legislazione in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni sul lavoro costituisce applicazione specifica.

Difatti l’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. ( Cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 24742 del 8 ottobre 2018)

Pertanto qualora il Datore di Lavoro sia in grado di dimostrare di aver adottato efficacemente quanto previsto dal protocolli non potrà essergli imputato un mancato adempimento ai propri obblighi in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

Le previsioni dei protocolli di sicurezza adottati in questi mesi diventano quindi parte integrante degli obblighi fondamentali dei datori di lavoro  per assicurare la sicurezza dei lavoratori e, come viene espressamente sottolineato, è anche sufficiente a far considerare soddisfatto il “dovere di sicurezza” l’art. 2087 c.c.. È bene ricordare tuttavia che l’art. prevede espressamente che i protocolli sono validi mediante “l’adozione e il  mantenimento  delle  misure  ivi  previste” pertanto non solo è in capo al Datore di Lavoro l’onere di implementare fattualmente e tenendo conto della realtà aziendale quanto disposto dai protocolli, ma dovrà garantire anche la loro corretta e costante attuazione da parte dell’intero personale, in caso contrario potrà essere chiamato a rispondere sia civilmente che penalmente per essere venuto meno ai propri doveri