Comunicazione del titolare effettivo: via all’obbligo di adeguamento al decreto ministeriale 55/2022 entro l’11 dicembre 2023.
Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il Decreto MIMIT sulla Gazzetta Ufficiale.
Diventa operativo il nuovo obbligo di comunicazione dei titolari effettivi, entro l’11 dicembre 2023, al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio.
A chi si applica
Società di capitali:
- S.r.l.
- S.p.A.
- S.a.p.a.
Enti dotati di personalità giuridica:
- Cooperative
- Associazioni riconosciute
- Fondazioni
Trust e istituti giuridici affini:
- Mandato fiduciario
Entro quando si applica
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. 55/2022 entro 60 giorni vale a dire entro l’11 dicembre 2023 per le società di capitali, enti dotati di personalità giuridica, trust e istituti giuridici affini, che siano costituiti antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto.
Entro 30 giorni dall’iscrizione nel relativo Registro per gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore del Decreto ministeriale.
Entro 30 giorni dalla costituzione del trust.
Chi provvede alla comunicazione
- Nelle società di capitali:
l’amministratore della società che provvede a sottoscriverla digitalmente. - Nelle fondazioni:
il fondatore ove in vita ovvero i soggetti cui è attribuita la rappresentanza o l’amministrazione dell’ente. - Nei trust o istituti giuridici affini:
i fiduciari ovvero le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti.
L’oggetto della comunicazione
Per le società di capitali:
a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
b) l’entità della partecipazione al capitale sociale;
c) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo;
d) in via sussidiaria, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.
Fondazioni, associazioni e comitati riconosciuti:
a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
b) la denominazione dell’ente;
c) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;
d) l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Trust e istituti giuridici affini:
a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
b) la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;
c) la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico.
Con quale modalità
La modalità è esclusivamente telematica, mediante il sistema “Comunica”.
Cosa può fare il professionista
Il Professionista non può sostituirsi nella sottoscrizione digitale al soggetto obbligato secondo il Decreto, ma può informare la propria clientela e fornire una consulenza qualificata, provvedendo all’invio telematico.
Inoltre, previo accreditamento, può accedere ai dati inseriti nel registro a supporto delle proprie valutazioni, solo ad ausilio degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica della clientela, in quanto costituisce immediato strumento di riscontro con quanto dichiarato dal cliente.
Quali sono le sanzioni
Da 103 a 1032 euro quando:
- il soggetto obbligato alla comunicazione si astenga dall’adempimento
- e il collegio sindacale non vi provveda in sostituzione.
Comunicazione del Titolare Effettivo: via all’obbligo di adeguamento al Decreto Ministeriale 55/2022 entro l’11 Dicembre 2023.
Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il Decreto MIMIT sulla Gazzetta Ufficiale.
Diventa operativo il nuovo obbligo di comunicazione dei titolari effettivi, entro l’11 dicembre, al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio.